Cosa dice arpav relativamente a normativa su emissioni in atmosfera
Dal sito istituzione dell’arpav si fa riferimento alla norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.
Essa è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V, che si applica a tutti gli impianti (compresi quelli civili) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.
Il suddetto Decreto è stato aggiornato dal D.Lgs. n.128/2010 e dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 , che oltre a modificarne le Parti II, III, IV e V, ha assorbito ed integrato i contenuti del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 33 (abrogato a partire dal 1° gennaio 2016) sull’incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) vale quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 (parte II) che ha ripreso, in toto, i contenuti del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (già abrogato dal D.Lgs. 128/2010).
Di recente è stato emanato il D.Lgs 15 novembre 2017, n. 183 (in vigore dal 19 dicembre 2017) con il quale si dà attuazione alla Direttiva UE 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, definiti come gli impianti di “potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW”. Al Titolo II è aggiunta la definizione di medi impianti termici civili, ossia quelli di potenza pari o superiore a 1 MW, seguita da ulteriori disposizioni specifiche.